Accolto il ricorso di Energia&Progetti e Bibetech per il riconoscimento della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) dei risparmi energetici

Nel contenzioso, Energia&Progetti S.r.l. e Bibetech S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Andrea Manzi, Paolo Neri e Federica Sgualdino; GSE S.p.A. assistito dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo.

Energia&Progetti s.r.l. e Bibetech s.p.a. propongono appello contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.P.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 846/2019 e, per l’effetto, per l’annullamento della nota del 31/10/2017 prot. n. GSE/P20170081394 avente ad oggetto: “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione”.

La vicenda controversa concerne il mancato accoglimento della “Richiesta di Verifica e Certificazione” dei risparmi energetici (RVC) per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (cd certificati bianchi) per interventi di riprogettazione e sostituzione del sistema di illuminazione realizzato in tre esercizi commerciali.

Il giudizio trae origine dal provvedimento di diniego emesso nel 2017 dal GSE nell’ambito del procedimento avviato da Energia & Progetti per conto di Bibetech, al fine di conseguire i titoli di efficienza energetica (TEE) spettanti a quest’ultima per alcuni interventi di riprogettazione e sostituzione del sistema di illuminazione, realizzati in quattro esercizi commerciali. Il provvedimento di rigetto veniva motivato sull’assunto che il progetto in questione non sarebbe “conforme alle previsioni normative previste dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, che limita, a partire dal 1 gennaio 2014, l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti ‘ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione’. In particolare, sulla base della documentazione trasmessa, non sarebbe stato possibile verificare che gli interventi di installazione delle lampade non fossero stati ultimati o avessero iniziato a generare risparmi in data antecedente alla data di presentazione della PPPM (Proposta di Progetto e Programma di Misura) ovvero prima del 28/12/2014.

Con il ricorso di primo grado le odierne appellanti lamentavano, in estrema sintesi, la violazione del citato art. 6, comma 2, del DM 28/12/12, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 hanno accesso al sistema dei certificati bianchi “esclusivamente progetti da realizzarsi o in corso di realizzazione” in quanto il loro progetto sarebbe stato rispondente al predetto requisito.

Il TAR respingeva le censure dedotte.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento degli atti con esso impugnati ai fini del riesame della domanda nei sensi di cui in motivazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Manzi Andrea - Studio Legale Manzi e Associati; Neri Paolo - Domenichelli Studio Legale; Sgualdino Federica - Domenichelli Studio Legale; Vercillo Giorgio - Zoppini Studio Legale; Zoppini Andrea - Zoppini Studio Legale;

Studi Legali: Domenichelli Studio Legale; Studio Legale Manzi e Associati; Zoppini Studio Legale;

Clienti: Bibetech S.p.A.; Energia&Progetti S.r.l.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;

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