Cambiare fornitore luce e gas

Prima di passare al mercato libero o cambiare fornitore è bene:

  • informarsi sulle regole deontologiche che gli operatori sul mercato libero devono osservare quando presentano le offerte, che valgono anche quando si passa da un venditore del mercato libero a un altro.
  • valutare bene se davvero l'offerta corrisponde alle proprie necessità ed è effettivamente migliore di quella del contratto in corso.

Per combattere le vendite ingannevoli ed aggressive, l'Autorità Garante per l'Energia ed il Gas ha emanato un codice deontologico di vendita unico in vigore dal 2011 e costantemente aggiornato.

Il codice deontologico disciplina:

- la condotta dei venditori;

- i documenti da consegnare e le informazioni da fornire, prima di firmare;

- come devono essere comunicati i prezzi e la spesa stimata annuale;

- il contenuto essenziale del contratto;

- come si esercita il recesso;

- come vanno comunicate le variazioni contrattuali.

Le regole di passaggio

I passaggi al mercato libero, o tra venditori diversi del mercato libero, sono disciplinati da precise regole che tutti i venditori devono seguire, stabilite dall'Autorità garante con la Delibera AEEGSI 302/2016 in vigore dal gennaio 2017.

Dopo tutte le valutazioni del caso si firma il contratto col nuovo venditore e questi comunica entro quanto subentrerà nell'utenza (uno o due mesi).

Per i clienti domestici il preavviso massimo per la disdetta è fissato nel giorno 10 del mese precedente la data di passaggio al nuovo venditore.

Della disdetta si dovrà occupare il nuovo venditore, se il contratto è a uso domestico, come di gestire tutte le pratiche amministrative e tecniche relative al passaggio, comunicando quanto necessario al distributore locale. Il nuovo venditore, insieme agli altri documenti contrattuali, fa firmare al cliente una “procura a recedere” che gli consente di inviare poi il recesso al venditore che si vuole abbandonare.

L'invio della disdetta deve invece esser fatto direttamente dal cliente nel caso in cui la disdetta stessa venga inviata per cessare del tutto la fornitura, ovvero senza passaggio al altro venditore. In questi il preavviso non può essere superiore a un mese.

Deve essere inviata direttamente dal cliente anche in tutti i contratti non domestici.

Gli impianti per solito non vengono toccati e il passaggio è solo amministrativo, il che vuol dire che non dovrebbero esserci interruzioni di fornitura. Circa le fatture, il vecchio fornitore dovrà inviare una bolletta di conguaglio basata sull'ultima lettura del contatore e il nuovo farà partire le sue fatturazioni da quella stessa lettura.

In caso di interruzione di fornitura o di doppia fatturazione vanno individuate le responsabilità e va subito inviata una contestazione formale per raccomandata a/r.

La procedura è gratuita e se sono rispettati i termini di preavviso non ci possono essere addebiti di penali né di spese di chiusura. Clausole diverse si considerano come non apposte.

È da notare che anche il venditore può rescindere il contratto e lo può fare, se previsto nel contratto medesimo, con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi, per iscritto e con prova della ricezione della comunicazione da parte del cliente. Questa possibilità riguarda solo i contratti del mercato libero, non quelli del servizio di maggior tutela.

Tornare al servizio di maggior tutela

Tornare al servizio di maggior tutela è sempre possibile per i clienti domestici e le piccole imprese . Non ci sono costi di passaggio. Valgono, anche in questo caso, le regole di passaggio già dette contenute nella Delibera 302/2016.

Ci si deve rivolgere alla società che offre il servizio di maggior tutela per la zona dove è ubicata l’utenza.

Il ritorno al servizio di maggior tutela è praticamente "automatico" (scatta come meccanismo di protezione) in casi particolari di urgenza, quando l'utente rimane senza sua volontà privo di corrente o nel caso di fallimento del fornitore. In questi casi il distributore locale subentra in automatico.

Per tutte le informazioni commerciali la controparte a cui rivolgersi è ovviamente il venditore con cui è stato firmato il contratto, contattabile nei modi che devono essere specificati nel contratto e nella bolletta (un numero verde o a pagamento, ma deve sempre esserci un indirizzo per le comunicazioni scritte).

Per segnalare guasti, avere informazioni tecniche, chiedere preventivi in assenza di contratto di fornitura, richiedere spostamento di linee non funzionali allo spostamento del contatore, richiedere lo spostamento di prese non attive, e così via, il riferimento è solo il distributore locale, e quindi il numero da contattare (indicato in bolletta) non varia pur se cambiasse il venditore di energia.

Condizioni contrattuali e prezzi

Con varie delibere l’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina le condizioni contrattuali minime, le regole di fatturazione e le condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia elettrica dei clienti domestici (ovvero quelli in bassa tensione).

Di base queste regole sono valide per i clienti del cosiddetto mercato vincolato o “servizio di maggior tutela”, soprattutto quelle economiche. Per quanto riguarda le regole di fatturazione, invece, sono coinvolti anche i contratti stipulati con i venditori del mercato libero, che però hanno diverse possibilità di derogare.

Gli standard di qualità e gli indennizzi automatici

Come già detto, l'Autorità garante per l'energia e il gas mantiene il controllo sulla qualità, nel senso che continua a stabilire standard minimi per tutti i venditori (sia quelli del mercato vincolato che quelli del mercato libero) con riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, degli allacciamenti, delle risposte ai reclami, eccetera.

Restano comuni anche gli importi degli indennizzi automatici che i venditori debbono corrispondere se non rispettano i summenzionati standard di qualità.

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